A proposito della legge 128 del 2011, “La nuova disciplina sul prezzo dei libri”, in vigore dal 1° settembre
Venerdì 5 agosto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 27 luglio 2011 n. 128, recante “la nuova disciplina sul prezzo dei libri”.
Nell’art. 1, il legislatore si pone degli obiettivi ambiziosi e lodevoli, dallo sviluppo del settore librario al sostegno della creatività letteraria, per spingersi poi sino alla diffusione della cultura ed alla tutela del pluralismo dell’informazione.
Si tratta, in realtà, della solita legge italiana che tutela esclusivamente interessi di tipo corporativo, ignorando ancora una volta i principi di concorrenza e libero mercato, che, invocati spesso a parole, non trovano mai spazio nei fatti e soprattutto nelle leggi del nostro Paese.
Vediamo più da vicino la nuova disciplina.
Dal 1° settembre i venditori al dettaglio, compresi gli store on-line (tanto per intenderci Amazon, Feltrinelli, IBS, BOL, etc…) non potranno praticare sconti superiori al 15% rispetto al prezzo di copertina.
Peraltro l’ambito di applicazione della legge ricomprende i libri venduti sul territorio nazionale. Ma cosa succede se il libro è venduto al consumatore italiano direttamente dall’estero? In questo caso, infatti, la normativa italiana non troverebbe applicazione e la percentuale di sconto potrebbe, in ipotesi, essere di gran lunga superiore a quella consentita dall’ordinamento italiano.
Sicuramente, poi, per espressa previsione legislativa, il limite del 15% non si applica in caso di libri per bibliofili (ovvero a tiratura limitata), libri usati, libri d’arte, fuori catalogo o appartenenti ad edizioni ormai esaurite.
La percentuale di sconto sale invece sino al 20% in occasione di eventi quali fiere del libro ovvero in caso di vendite in favore di organizzazioni non lucrative, come per esempio biblioteche e centri di formazione.
Gli Editori, dal canto loro, ad esclusione del mese di dicembre, potranno realizzare campagne promozionali, purché distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell’anno solare e della durata massima di un mese, con sconti che comunque non possono superare il 25% del prezzo di copertina.
L’unico limite in questo caso è rappresentato dalla necessità di informare i venditori al dettaglio per consentirgli di partecipare all’offerta alle medesime condizioni, ferma restando la loro facoltà di non aderire alla campagna promozionale.
Anche qui, però, eventuali problemi applicativi potrebbero nascere dall’esigenza di distinguere tra loro le campagne promozionali. Quali dovranno essere infatti i criteri distintivi? Una possibile risposta potrebbe essere nel senso che la distinzione avvenga sulla base delle collane ovvero degli autori o delle percentuali di sconto applicate; resta comunque da capire come si comporteranno gli editori al riguardo.
In caso di violazione di tali regole, le sanzioni possono arrivare sino all’applicazione di una multa di ca. € 3.100, ovvero alla sospensione dell’attività commerciale per 20 giorni.
Questa in sintesi la legge. Si dirà, con un certo amarcord, che si tratta di una legge a difesa delle piccole librerie, tanto per intenderci quelle di quartiere all’angolo di casa.
Da convinto liberale e liberista sono invece convinto che i modelli di distribuzione non possano essere calati dall’alto per difendere e tutelare interessi corporativi, ma debbano imporsi sul mercato autonomamente e senza aiuti, in funzione della legge della domanda e dell’offerta.
E tutto ciò in un Paese che per difendere le piccole librerie di quartiere sotto l’egida della difesa della cultura e del pluralismo dell’informazione, continua ad applicare agli ebook un’Iva di ben 16 punti percentuali superiore rispetto a quella scontata dai libri cartacei.
E la chiamano promozione del libro e della cultura!
Dario Reccia
Scorza, Riccio & Partners
da: LeggiOggi.it




